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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: quando si applica, come si paga e quali sono le scadenze

Andrea Marrocco •
#fatture elettroniche#imposta di bollo#regime forfettario#scadenze fiscali

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento semplice, ma può generare diversi dubbi: quando deve essere applicata? Chi deve pagarla? È sufficiente inserirla in fattura oppure occorre anche versarla? E quali sono le scadenze?

La risposta breve è questa: il bollo è pari a 2 euro e, in linea generale, si applica alle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. È quindi molto frequente nelle fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

Quando si applica il bollo sulle fatture elettroniche?

L’imposta di bollo si applica alle fatture che presentano entrambe queste caratteristiche:

Il superamento della soglia è fondamentale: su una fattura di 77,47 euro il bollo non è dovuto, mentre su una fattura di 77,48 euro è dovuto.

CasoBollo dovuto?
Fattura senza IVA di 70 euroNo
Fattura senza IVA di 77,47 euroNo
Fattura senza IVA di 77,48 euroSì, 2 euro
Fattura senza IVA di 500 euroSì, 2 euro
Fattura interamente soggetta a IVANo

Nelle fatture che comprendono sia operazioni soggette a IVA sia operazioni escluse, esenti o non imponibili, occorre verificare l’importo delle componenti non assoggettate a IVA. Se queste superano 77,47 euro, può essere dovuta l’imposta di bollo.

Il bollo nelle fatture dei contribuenti forfettari

Le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario non espongono l’IVA. Di conseguenza, quando il compenso fatturato supera 77,47 euro, deve essere applicata l’imposta di bollo da 2 euro.

Esempio:

Nella fattura elettronica del forfettario l’operazione viene normalmente indicata con il codice natura N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi e deve essere attivato anche il campo relativo al bollo.

Attenzione: applicare il bollo in fattura e pagarlo sono due operazioni diverse. L’inserimento comunica all’Agenzia delle Entrate che la fattura è soggetta al tributo; il relativo importo deve poi essere effettivamente versato alle scadenze previste.

Come si applica il bollo su una fattura elettronica?

Su una fattura elettronica non deve essere acquistata o incollata alcuna marca da bollo cartacea.

Nel programma utilizzato per emettere la fattura bisogna selezionare l’opzione “Bollo virtuale” o “Imposta di bollo”. Nel file XML il campo “Bollo virtuale” viene così valorizzato con “Sì”. Per ogni fattura contrassegnata, l’Agenzia delle Entrate conteggia 2 euro.

I software di fatturazione possono utilizzare diciture e percorsi leggermente diversi, ma l’informazione trasmessa al Sistema di Interscambio è la stessa.

È inoltre opportuno che sulla copia leggibile della fattura compaia una dicitura come:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Chi paga i 2 euro del bollo?

Il soggetto che emette la fattura è tenuto ad assolvere e versare l’imposta di bollo. Può però scegliere di:

Anche quando il bollo viene addebitato al cliente, il versamento all’Erario resta a carico di chi ha emesso la fattura.

Per i contribuenti forfettari c’è un’ulteriore attenzione: secondo l’Agenzia delle Entrate, il bollo addebitato al cliente ha natura di ricavo o compenso e concorre quindi alla determinazione del reddito e alla verifica dei limiti del regime.

Come controllare i bolli dovuti

Per ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nel portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi:

Gli elenchi vengono resi disponibili entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. L’Elenco B può essere corretto se contiene fatture per le quali il bollo non è dovuto oppure integrato con fatture mancanti.

Le modifiche devono essere effettuate entro:

TrimestreTermine per modificare l’Elenco B
Primo trimestre30 aprile
Secondo trimestre10 settembre
Terzo trimestre31 ottobre
Quarto trimestre31 gennaio dell’anno successivo

Se non vengono apportate modifiche, l’Elenco B predisposto dall’Agenzia si considera confermato.

Quando si paga l’imposta di bollo?

Il pagamento avviene con cadenza trimestrale. Le scadenze ordinarie sono:

Fatture emesse nelScadenza ordinaria
Primo trimestre: gennaio-marzo31 maggio
Secondo trimestre: aprile-giugno30 settembre
Terzo trimestre: luglio-settembre30 novembre
Quarto trimestre: ottobre-dicembre28 febbraio dell’anno successivo, oppure 29 febbraio negli anni bisestili

Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Le scadenze per i bolli sulle fatture emesse nel 2026

Trimestre 2026Scadenza
Primo trimestre1° giugno 2026
Secondo trimestre30 settembre 2026
Terzo trimestre30 novembre 2026
Quarto trimestre1° marzo 2027

Il rinvio per importi non superiori a 5.000 euro

La normativa consente di rinviare il pagamento dei primi due trimestri quando gli importi sono contenuti:

Esempio: se il bollo dovuto è pari a 100 euro per il primo trimestre e a 150 euro per il secondo, il totale di 250 euro può essere versato entro il 30 novembre.

Si tratta di una possibilità e non di un obbligo: è sempre possibile pagare rispettando le scadenze ordinarie.

Come si paga il bollo sulle fatture elettroniche?

L’imposta può essere pagata direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate seguendo, in linea generale, questo percorso:

  1. accedere all’area riservata con SPID, CIE o CNS;
  2. entrare in Fatture e Corrispettivi;
  3. aprire la sezione dedicata alla consultazione delle fatture elettroniche e al pagamento dell’imposta di bollo;
  4. selezionare il trimestre interessato;
  5. verificare il numero di fatture e l’importo calcolato;
  6. indicare l’IBAN di un conto corrente intestato al contribuente e confermare l’addebito.

In alternativa, il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 telematico.

Codici tributo per il modello F24

Codice tributoUtilizzo
2521Bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre
2522Bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre
2523Bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre
2524Bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre
2525Sanzioni
2526Interessi

Se il pagamento del primo o del secondo trimestre viene rinviato, devono comunque essere utilizzati i codici tributo relativi ai singoli trimestri: 2521 per il primo e 2522 per il secondo.

Cosa succede se il bollo non viene inserito o viene pagato in ritardo?

Se una fattura presenta i requisiti per l’applicazione del bollo ma questo non è stato indicato, l’Agenzia delle Entrate può inserirla nell’Elenco B. Prima che venga calcolato l’importo definitivo, il contribuente può controllare l’elenco e correggerlo entro i termini previsti.

In caso di pagamento tardivo, la procedura presente nel portale Fatture e Corrispettivi consente di calcolare anche sanzioni e interessi dovuti per il ravvedimento.

Se il versamento risulta omesso, insufficiente o tardivo, l’Agenzia può inviare una comunicazione tramite PEC con l’indicazione dell’imposta, della sanzione e degli interessi. Il contribuente può fornire chiarimenti o richiedere la rideterminazione degli importi entro 30 giorni dalla ricezione.

Gli errori più comuni

Ecco gli errori che si verificano più spesso:

In sintesi

Per una fattura elettronica emessa da un contribuente forfettario:

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Fonti ufficiali

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