L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento semplice, ma può generare diversi dubbi: quando deve essere applicata? Chi deve pagarla? È sufficiente inserirla in fattura oppure occorre anche versarla? E quali sono le scadenze?
La risposta breve è questa: il bollo è pari a 2 euro e, in linea generale, si applica alle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. È quindi molto frequente nelle fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario.
Vediamo nel dettaglio come funziona.
L’imposta di bollo si applica alle fatture che presentano entrambe queste caratteristiche:
Il superamento della soglia è fondamentale: su una fattura di 77,47 euro il bollo non è dovuto, mentre su una fattura di 77,48 euro è dovuto.
| Caso | Bollo dovuto? |
|---|---|
| Fattura senza IVA di 70 euro | No |
| Fattura senza IVA di 77,47 euro | No |
| Fattura senza IVA di 77,48 euro | Sì, 2 euro |
| Fattura senza IVA di 500 euro | Sì, 2 euro |
| Fattura interamente soggetta a IVA | No |
Nelle fatture che comprendono sia operazioni soggette a IVA sia operazioni escluse, esenti o non imponibili, occorre verificare l’importo delle componenti non assoggettate a IVA. Se queste superano 77,47 euro, può essere dovuta l’imposta di bollo.
Le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario non espongono l’IVA. Di conseguenza, quando il compenso fatturato supera 77,47 euro, deve essere applicata l’imposta di bollo da 2 euro.
Esempio:
Nella fattura elettronica del forfettario l’operazione viene normalmente indicata con il codice natura N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi e deve essere attivato anche il campo relativo al bollo.
Attenzione: applicare il bollo in fattura e pagarlo sono due operazioni diverse. L’inserimento comunica all’Agenzia delle Entrate che la fattura è soggetta al tributo; il relativo importo deve poi essere effettivamente versato alle scadenze previste.
Su una fattura elettronica non deve essere acquistata o incollata alcuna marca da bollo cartacea.
Nel programma utilizzato per emettere la fattura bisogna selezionare l’opzione “Bollo virtuale” o “Imposta di bollo”. Nel file XML il campo “Bollo virtuale” viene così valorizzato con “Sì”. Per ogni fattura contrassegnata, l’Agenzia delle Entrate conteggia 2 euro.
I software di fatturazione possono utilizzare diciture e percorsi leggermente diversi, ma l’informazione trasmessa al Sistema di Interscambio è la stessa.
È inoltre opportuno che sulla copia leggibile della fattura compaia una dicitura come:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
Il soggetto che emette la fattura è tenuto ad assolvere e versare l’imposta di bollo. Può però scegliere di:
Anche quando il bollo viene addebitato al cliente, il versamento all’Erario resta a carico di chi ha emesso la fattura.
Per i contribuenti forfettari c’è un’ulteriore attenzione: secondo l’Agenzia delle Entrate, il bollo addebitato al cliente ha natura di ricavo o compenso e concorre quindi alla determinazione del reddito e alla verifica dei limiti del regime.
Per ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nel portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi:
Gli elenchi vengono resi disponibili entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. L’Elenco B può essere corretto se contiene fatture per le quali il bollo non è dovuto oppure integrato con fatture mancanti.
Le modifiche devono essere effettuate entro:
| Trimestre | Termine per modificare l’Elenco B |
|---|---|
| Primo trimestre | 30 aprile |
| Secondo trimestre | 10 settembre |
| Terzo trimestre | 31 ottobre |
| Quarto trimestre | 31 gennaio dell’anno successivo |
Se non vengono apportate modifiche, l’Elenco B predisposto dall’Agenzia si considera confermato.
Il pagamento avviene con cadenza trimestrale. Le scadenze ordinarie sono:
| Fatture emesse nel | Scadenza ordinaria |
|---|---|
| Primo trimestre: gennaio-marzo | 31 maggio |
| Secondo trimestre: aprile-giugno | 30 settembre |
| Terzo trimestre: luglio-settembre | 30 novembre |
| Quarto trimestre: ottobre-dicembre | 28 febbraio dell’anno successivo, oppure 29 febbraio negli anni bisestili |
Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
| Trimestre 2026 | Scadenza |
|---|---|
| Primo trimestre | 1° giugno 2026 |
| Secondo trimestre | 30 settembre 2026 |
| Terzo trimestre | 30 novembre 2026 |
| Quarto trimestre | 1° marzo 2027 |
La normativa consente di rinviare il pagamento dei primi due trimestri quando gli importi sono contenuti:
Esempio: se il bollo dovuto è pari a 100 euro per il primo trimestre e a 150 euro per il secondo, il totale di 250 euro può essere versato entro il 30 novembre.
Si tratta di una possibilità e non di un obbligo: è sempre possibile pagare rispettando le scadenze ordinarie.
L’imposta può essere pagata direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate seguendo, in linea generale, questo percorso:
In alternativa, il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 telematico.
| Codice tributo | Utilizzo |
|---|---|
| 2521 | Bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre |
| 2522 | Bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre |
| 2523 | Bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre |
| 2524 | Bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre |
| 2525 | Sanzioni |
| 2526 | Interessi |
Se il pagamento del primo o del secondo trimestre viene rinviato, devono comunque essere utilizzati i codici tributo relativi ai singoli trimestri: 2521 per il primo e 2522 per il secondo.
Se una fattura presenta i requisiti per l’applicazione del bollo ma questo non è stato indicato, l’Agenzia delle Entrate può inserirla nell’Elenco B. Prima che venga calcolato l’importo definitivo, il contribuente può controllare l’elenco e correggerlo entro i termini previsti.
In caso di pagamento tardivo, la procedura presente nel portale Fatture e Corrispettivi consente di calcolare anche sanzioni e interessi dovuti per il ravvedimento.
Se il versamento risulta omesso, insufficiente o tardivo, l’Agenzia può inviare una comunicazione tramite PEC con l’indicazione dell’imposta, della sanzione e degli interessi. Il contribuente può fornire chiarimenti o richiedere la rideterminazione degli importi entro 30 giorni dalla ricezione.
Ecco gli errori che si verificano più spesso:
Per una fattura elettronica emessa da un contribuente forfettario:
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