Il termine per presentare il Modello D ENPAM 2026 è stato prorogato.
Medici e odontoiatri avranno tempo fino a venerdì 4 settembre 2026 per dichiarare all’ENPAM i redditi libero-professionali prodotti nel 2025.
La scadenza ordinaria era fissata al 31 luglio. Il rinvio concede quindi qualche settimana in più, ma non modifica il termine per pagare i contributi di Quota B: il versamento resta previsto per il 31 ottobre, in unica soluzione oppure a partire da quella data per chi ha scelto il pagamento rateale.
Il Modello D non è una seconda dichiarazione dei redditi. È una comunicazione previdenziale che serve all’ENPAM per calcolare i contributi di Quota B dovuti sull’attività libero-professionale.
Il punto più delicato non è tanto compilare il modulo, quanto individuare correttamente il reddito da inserire. Questo vale soprattutto per i medici in regime forfettario, che non devono indicare né il totale degli incassi né il reddito fiscale dopo la deduzione dei contributi.
In questo articolo vediamo chi deve presentare il Modello D 2026, quali redditi devono essere dichiarati, quale importo riportare nel caso dei forfettari e cosa succede se l’invio viene effettuato dopo il 4 settembre.
Con il Modello D vengono dichiarati i redditi da libera professione medica e odontoiatrica prodotti nell’anno precedente.
Il Modello D 2026 riguarda quindi i redditi conseguiti nel 2025. Sulla base dell’importo comunicato, l’ENPAM determina l’eventuale contributo di Quota B.
Una prima parte del reddito professionale è già coperta dalla Quota A, il contributo di base dovuto dagli iscritti. La Quota B viene calcolata soltanto sulla parte di reddito che supera la soglia coperta dalla Quota A.
Quella soglia non deve però essere sottratta dal medico durante la compilazione. Nel Modello D va indicato l’intero reddito professionale rilevante; sarà il sistema ENPAM a determinare automaticamente la parte sulla quale applicare la Quota B.
Il Modello D riguarda i medici e gli odontoiatri iscritti all’ENPAM che nel 2025 hanno prodotto redditi attraverso la libera professione o mediante altre attività collegate alla loro competenza professionale.
In linea generale, la dichiarazione è obbligatoria quando il reddito professionale supera l’importo già coperto dalla Quota A.
Per i redditi 2025, la soglia è pari a 5.446,77 euro per chi nel 2025 aveva meno di 40 anni e a 10.059,28 euro per chi aveva già compiuto 40 anni. Questi importi possono cambiare se l’iscrizione all’Albo, la cancellazione o il pensionamento sono avvenuti nel corso dell’anno. Prima di concludere che il Modello D non sia dovuto è quindi opportuno controllare la soglia personale indicata nell’area riservata ENPAM.
Chi non ha prodotto alcun reddito libero-professionale non è tenuto a presentare il modello, anche se può comunque inviare una dichiarazione a zero.
Anche quando il reddito non supera la soglia coperta dalla Quota A, l’ENPAM suggerisce di valutare l’invio. Se in seguito dovesse emergere un importo più alto, avere già trasmesso il Modello D permette di rettificare il reddito senza incorrere nella sanzione prevista per l’omessa dichiarazione.
Una regola specifica riguarda i pensionati del Fondo di previdenza generale ENPAM che continuano a esercitare la libera professione. Se non versano più la Quota A, devono presentare il Modello D in presenza di reddito professionale, anche quando l’importo è molto basso. I pensionati che continuano a pagare la Quota A possono invece beneficiare della relativa soglia di copertura.
Nel Modello D devono confluire i redditi derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica o odontoiatrica e quelli prodotti attraverso attività attribuite al professionista in ragione delle sue specifiche competenze.
Non conta soltanto il modo in cui il reddito è classificato ai fini fiscali.
Rientrano, per esempio, i redditi della libera professione esercitata individualmente o in forma associata, l’attività intramoenia ed extramoenia, le prestazioni aggiuntive equiparate all’intramoenia, le collaborazioni connesse alla competenza medica e i compensi per attività occasionali di carattere sanitario, scientifico, didattico o peritale.
Deve essere dichiarata anche la borsa del corso di formazione specifica in medicina generale. La borsa di specializzazione, invece, è soggetta alla Gestione separata INPS e non va inserita nel Modello D.
I compensi ricevuti direttamente dalle ASL nell’ambito di un rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale non devono essere dichiarati quando la contribuzione ENPAM è già stata trattenuta. Lo stesso vale, per esempio, per gli incarichi di continuità assistenziale o di sostituzione quando la ritenuta ENPAM risulta già applicata nel cedolino.
È diversa la posizione del medico che lavora come libero professionista per una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In questo caso il reddito professionale deve essere incluso nel Modello D anche quando la struttura ha già versato i contributi del 2% o del 4% alla gestione degli specialisti esterni.
La regola generale è questa: bisogna dichiarare il reddito effettivamente prodotto nel 2025 con l’attività libero-professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo.
Il reddito deve però essere indicato al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali versati. Non bisogna inoltre sottrarre la parte già coperta dalla Quota A, perché questa operazione viene effettuata direttamente dall’ENPAM.
Per un professionista in regime ordinario, l’ENPAM indica come riferimento la differenza tra il reddito lordo riportato nel rigo RE2 e le spese del rigo RE20 del Modello Redditi Persone fisiche.
La dichiarazione fiscale resta un punto di partenza, non sempre un importo da copiare automaticamente. Dal calcolo ENPAM devono essere esclusi i redditi già soggetti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non possono essere utilizzate eventuali perdite degli anni precedenti per ridurre il reddito professionale dell’anno. Anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale, va dichiarato il reddito realmente prodotto e non quello concordato con il Fisco.
Per i medici forfettari l’importo da riportare nel Modello D è quello indicato nel rigo LM34 del Modello Redditi PF 2026, limitatamente all’attività riconducibile alla professione medica o odontoiatrica.
Il rigo LM34 contiene il reddito determinato applicando agli incassi il coefficiente di redditività previsto per l’attività. Le spese sono quindi già considerate in modo forfettario e non devono essere sottratte una seconda volta.
Questo passaggio evita due errori molto frequenti.
Il primo è indicare l’intero fatturato o il totale dei compensi incassati nel 2025. Il secondo è utilizzare il reddito fiscale finale dopo avere dedotto i contributi previdenziali.
Ai fini fiscali, i contributi previdenziali e assistenziali versati sono indicati nel rigo LM35 e riducono il reddito utilizzato per calcolare l’imposta sostitutiva. Ai fini ENPAM, invece, quei contributi non devono essere sottratti: il riferimento resta il reddito del rigo LM34.
Immaginiamo un medico in regime forfettario che nel 2025 abbia incassato 30.000 euro esclusivamente dall’attività libero-professionale e applichi un coefficiente di redditività del 78%.
Il reddito forfettario sarà:
30.000 × 78% = 23.400 euro
Supponiamo che nello stesso anno il medico abbia versato 4.000 euro di contributi previdenziali deducibili.
Il reddito fiscale dopo la deduzione dei contributi sarà pari a 19.400 euro, salvo la presenza di altri elementi. Nel Modello D, però, dovranno essere indicati 23.400 euro: non i 30.000 euro incassati e non i 19.400 euro utilizzati ai fini fiscali dopo la deduzione contributiva.
Sarà poi l’ENPAM a sottrarre la quota di reddito già coperta dalla Quota A e a calcolare il contributo di Quota B sulla parte eccedente.
Se il contribuente svolge anche attività diverse da quella medica, non è corretto riportare automaticamente l’intero LM34. Occorre individuare la parte di reddito riferibile all’attività professionale soggetta a ENPAM.
Reddito fiscale e base contributiva ENPAM rispondono a due finalità differenti.
Il primo serve a calcolare le imposte. La seconda serve a determinare i contributi previdenziali di Quota B.
Per questo motivo i due valori possono non coincidere.
Nel regime forfettario la differenza è particolarmente evidente: il reddito del rigo LM34 tiene già conto dei costi forfettari, ma è ancora al lordo dei contributi previdenziali. Il reddito fiscale utilizzato per l’imposta sostitutiva viene invece determinato dopo la deduzione dei contributi versati e l’eventuale utilizzo delle perdite ammesse.
La base ENPAM segue inoltre il perimetro dell’attività professionale medica, indipendentemente dalla qualificazione fiscale del compenso. Un reddito classificato fiscalmente come assimilato al lavoro dipendente o come reddito occasionale può comunque essere soggetto a Quota B se deriva dalla competenza medica e non è già coperto da un’altra gestione previdenziale obbligatoria.
Il criterio corretto non è quindi cercare un generico “reddito netto” nella dichiarazione. Bisogna verificare la natura dell’attività, la gestione previdenziale applicabile e il trattamento degli eventuali costi e contributi.
La proroga sposta il termine dal 31 luglio al 4 settembre 2026.
Se il Modello D viene trasmesso dopo il 4 settembre, l’ENPAM applica una sanzione fissa di 120 euro, che viene aggiunta ai contributi da versare.
La sanzione non dipende dall’importo del reddito dichiarato e non sostituisce i contributi eventualmente dovuti.
È importante distinguere il ritardo nella dichiarazione dal ritardo nel pagamento. Il termine per il versamento della Quota B resta il 31 ottobre 2026; la proroga del Modello D non produce alcuno slittamento automatico della scadenza contributiva.
Se il modello è stato inviato entro il termine ma contiene un importo errato, il reddito può essere rettificato presentando nuovamente il Modello D entro il 31 dicembre 2026. Secondo le istruzioni ENPAM, la correzione effettuata entro questa data non comporta sanzioni. Dopo il 31 dicembre occorre invece utilizzare la funzione “Regolarizzazione contributiva” disponibile nell’area riservata.
Il Modello D deve essere compilato e trasmesso online dall’area riservata del sito ENPAM. Non può essere inviato tramite PEC.
Dopo l’invio, il sistema mostra il riepilogo della dichiarazione e il calcolo dei contributi dovuti. L’ENPAM invia anche un’email di conferma.
Se l’email non arriva, è opportuno controllare nell’area riservata la presenza del PDF riepilogativo sotto la voce “Modello D – Dichiarazione dei redditi Quota B”. Se il documento non è presente, la dichiarazione non risulta acquisita e deve essere trasmessa nuovamente.
Il medico può compilare personalmente il modello oppure delegare un professionista o una persona di fiducia attraverso l’area riservata ENPAM o l’app “ENPAM Iscritti”.
La nuova scadenza del 4 settembre offre più tempo per presentare il Modello D ENPAM 2026, ma non cambia le regole per individuare il reddito da dichiarare.
Per i medici in regime forfettario il riferimento principale è il rigo LM34 del Modello Redditi PF, non il fatturato e non il reddito fiscale dopo la deduzione dei contributi previdenziali.
Prima dell’invio è inoltre necessario verificare quali compensi rientrano nella libera professione medica, quali sono già soggetti a contribuzione presso un’altra gestione e quale soglia risulta coperta dalla Quota A.
Un importo errato può determinare un calcolo non corretto della Quota B. Un invio effettuato dopo il 4 settembre comporta invece una sanzione fissa di 120 euro.
Se sei un medico in regime forfettario e vuoi verificare l’importo da indicare nel Modello D, puoi contattare Astro Tax. Analizzeremo i redditi prodotti nel 2025 e il relativo inquadramento previdenziale prima dell’invio.