Quando si apre una Partita IVA in regime forfettario, una delle prime domande è quasi sempre questa:
posso applicare l’aliquota del 5%?
La domanda è comprensibile.
La differenza rispetto all’aliquota ordinaria del 15% può essere significativa, soprattutto nei primi anni di attività, quando ogni euro risparmiato può essere utile per investire, creare liquidità o semplicemente affrontare con maggiore tranquillità le prime scadenze fiscali.
Spesso, però, il funzionamento del regime forfettario al 5% viene semplificato troppo.
“È la mia prima Partita IVA, quindi pagherò il 5%.”
In realtà, non è proprio così.
La prima apertura della Partita IVA è sicuramente un elemento importante, ma non è sufficiente. Per applicare l’aliquota ridotta bisogna rispettare alcuni requisiti specifici e verificare che l’attività avviata sia realmente nuova rispetto a quelle svolte in precedenza.
La domanda corretta, quindi, non è soltanto:
è la mia prima Partita IVA?
Ma:
la mia attività rispetta davvero tutti i requisiti per applicare il 5%?
In questo articolo vediamo quando si applica l’aliquota ridotta, quanto dura, cosa significa “mera prosecuzione” e quali verifiche fare se prima dell’apertura lavoravi come dipendente o svolgevi già un’altra attività.
Il regime forfettario prevede normalmente un’imposta sostitutiva del 15%.
Per chi avvia una nuova attività e rispetta determinate condizioni, l’aliquota viene ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.
Non si tratta di due regimi fiscali differenti.
Il regime resta sempre quello forfettario. Cambia semplicemente l’aliquota utilizzata per calcolare l’imposta:
Questo significa che un professionista può avere tutti i requisiti per accedere al regime forfettario, ma non avere diritto all’aliquota ridotta.
È una distinzione fondamentale.
Poter utilizzare il regime forfettario non significa automaticamente poter applicare il 5%.
No.
Uno degli errori più frequenti è pensare che il 5% venga calcolato direttamente sul fatturato o sui compensi incassati.
Nel regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività, che cambia in base all’attività esercitata e al relativo codice ATECO.
Dal reddito così determinato vengono poi sottratti i contributi previdenziali obbligatori versati.
Solo sul risultato finale si applica l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Facciamo un esempio semplice.
Un professionista incassa 30.000 euro e applica un coefficiente di redditività del 78%.
Il primo calcolo sarà:
30.000 × 78% = 23.400 euro
Supponiamo che durante l’anno abbia versato 4.000 euro di contributi previdenziali deducibili.
La base imponibile sarà quindi:
23.400 − 4.000 = 19.400 euro
Applicando l’aliquota del 5%, l’imposta sostitutiva sarà:
19.400 × 5% = 970 euro
Con l’aliquota del 15%, invece, l’imposta sarebbe:
19.400 × 15% = 2.910 euro
La differenza è pari a 1.940 euro.
Si tratta di un esempio semplificato, perché il risultato effettivo dipende dal coefficiente di redditività, dalla gestione previdenziale e dai contributi realmente versati.
Il punto da ricordare, però, è chiaro:
il 5% non si applica direttamente agli incassi.
L’aliquota ridotta si applica per:
il periodo d’imposta in cui l’attività viene avviata e i quattro successivi.
In totale, quindi, può essere utilizzata per cinque periodi d’imposta.
Immaginiamo di aprire la Partita IVA a settembre 2026.
Se tutti i requisiti sono rispettati, il 5% potrà essere applicato per:
Dal 2031 si applicherà normalmente l’aliquota del 15%, a condizione che continuino a essere rispettati i requisiti per rimanere nel regime forfettario.
C’è però un dettaglio importante.
Il primo anno conta anche se l’attività viene avviata verso la fine dell’anno.
Se la Partita IVA viene aperta a dicembre 2026, il 2026 rappresenta comunque il primo periodo d’imposta agevolato.
Il beneficio non dura sessanta mesi esatti.
Non si arriverà, quindi, fino a dicembre 2031. L’aliquota ridotta si applicherà al 2026 e ai quattro anni successivi, fino al 2030.
Anche il momento scelto per aprire la Partita IVA può quindi incidere sulla durata effettiva dell’agevolazione.
Per applicare l’aliquota ridotta devono essere rispettate alcune condizioni specifiche.
In particolare:
Vediamole con ordine.
Il primo requisito riguarda le attività svolte prima dell’apertura della nuova Partita IVA.
Nei tre anni precedenti non bisogna aver esercitato un’attività:
Il punto da verificare non è soltanto l’esistenza formale di una vecchia Partita IVA.
Conta soprattutto l’effettivo esercizio dell’attività.
Una posizione aperta ma mai realmente utilizzata e una Partita IVA con cui sono state emesse fatture, svolte prestazioni e incassati compensi non rappresentano necessariamente la stessa situazione.
Allo stesso modo, non è sufficiente chiudere una Partita IVA e riaprirne un’altra con un codice ATECO differente.
Bisogna capire cosa veniva fatto concretamente.
Una persona ha svolto attività di consulenza fino al 2024, chiude la Partita IVA e nel 2026 ne apre una nuova per offrire servizi sostanzialmente simili.
Il fatto che la nuova posizione abbia un codice ATECO leggermente diverso non consente automaticamente di applicare il 5%.
Bisognerà verificare l’attività precedente, il periodo trascorso e la reale novità del nuovo progetto professionale.
Questo è probabilmente il requisito che crea più dubbi.
La nuova attività non deve essere la semplice continuazione di un lavoro già svolto in precedenza come dipendente o lavoratore autonomo.
La norma vuole evitare che un’attività già esistente venga modificata soltanto dal punto di vista formale per ottenere l’aliquota agevolata.
Non basta quindi cambiare:
Bisogna capire se la nuova attività è realmente diversa.
Per fare questa valutazione possono essere rilevanti diversi elementi:
Il codice ATECO è importante, ma non è sufficiente.
Due attività formalmente inquadrate con codici diversi possono essere, nella pratica, quasi identiche.
Al contrario, una persona può continuare a utilizzare alcune competenze maturate in passato, ma avviare un’attività con clienti, servizi e modalità organizzative realmente nuove.
La valutazione deve essere fatta sul caso concreto.
Luca lavora come dipendente in un’agenzia e si occupa della gestione delle campagne pubblicitarie dei clienti.
Lascia il lavoro, apre Partita IVA e continua a svolgere le stesse mansioni, con modalità molto simili, fatturando quasi esclusivamente alla sua ex azienda.
In una situazione del genere il rischio che l’attività venga considerata una mera prosecuzione è elevato.
Il rapporto è cambiato formalmente: prima Luca riceveva uno stipendio, ora emette fattura.
Dal punto di vista sostanziale, però, potrebbe essere cambiato molto poco.
Sara lavora come impiegata amministrativa.
Nel tempo libero studia fotografia, acquista la propria attrezzatura e decide di aprire una Partita IVA per offrire servizi fotografici a privati e aziende.
Le competenze utilizzate, la clientela, gli strumenti e l’organizzazione dell’attività sono differenti rispetto al precedente lavoro dipendente.
In questo caso il carattere di novità appare molto più evidente, sempre a condizione che siano rispettati anche gli altri requisiti.
Marco lavora come commerciale per un’azienda.
Successivamente apre Partita IVA come consulente per lo sviluppo commerciale, offrendo servizi a più imprese.
A prima vista potrebbe sembrare una nuova attività.
In realtà bisogna approfondire:
Il nome dell’attività o il codice ATECO, da soli, non permettono di dare una risposta.
Molti casi non possono essere risolti con un semplice sì o no.
Serve una valutazione sostanziale.
In alcuni casi sì.
Essere o essere stati lavoratori dipendenti non impedisce automaticamente di utilizzare l’aliquota del 5%.
Bisogna però distinguere tre verifiche differenti:
Sono questioni collegate, ma non coincidono.
Chi percepisce redditi da lavoro dipendente deve verificare la soglia prevista dalla normativa e l’eventuale cessazione del rapporto.
Abbiamo approfondito il tema nell’articolo dedicato a quanto si può guadagnare da dipendente per avere la Partita IVA forfettaria.
Esiste poi una specifica causa di esclusione per chi svolge prevalentemente la propria attività nei confronti:
La finalità è evitare che un rapporto di lavoro dipendente venga trasformato artificialmente in una collaborazione con Partita IVA.
Ne abbiamo parlato anche nella guida su Partita IVA forfettaria e lavoro dipendente.
Anche quando il regime forfettario è accessibile, bisogna verificare separatamente se la nuova attività rappresenta la mera prosecuzione del precedente lavoro dipendente.
Un professionista potrebbe quindi:
È uno degli aspetti più fraintesi.
Regime forfettario e aliquota agevolata non sono la stessa verifica.
Non esiste un divieto assoluto di emettere una fattura nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Il problema nasce quando l’attività viene svolta prevalentemente nei confronti di quel soggetto o quando il nuovo lavoro autonomo riproduce sostanzialmente quello svolto in precedenza come dipendente.
Bisogna quindi valutare due aspetti:
Sono due controlli distinti.
Giulia lascia un’agenzia, apre Partita IVA e acquisisce cinque nuovi clienti.
Continua a svolgere qualche lavoro anche per l’ex datore, ma quel cliente rappresenta una parte limitata del fatturato e le modalità organizzative sono realmente autonome.
La situazione è diversa rispetto a quella di una persona che lascia l’azienda e continua a lavorare soltanto per la stessa struttura, con gli stessi compiti e gli stessi orari.
La presenza dell’ex datore tra i clienti non fornisce da sola una risposta.
Bisogna valutare il peso economico del rapporto e le caratteristiche concrete dell’attività.
No, non automaticamente.
La normativa prevede un’eccezione per il periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare un’arte o una professione.
Pensiamo, per esempio, a un tirocinio richiesto per:
In questi casi il praticantato obbligatorio non determina, da solo, una mera prosecuzione della successiva attività professionale.
L’eccezione riguarda però la pratica obbligatoria.
Non può essere estesa automaticamente a qualsiasi stage, tirocinio facoltativo, collaborazione o esperienza lavorativa precedente.
Anche in questo caso conta la natura effettiva del rapporto svolto prima dell’apertura.
Il terzo requisito riguarda chi prosegue un’attività precedentemente svolta da un altro soggetto.
Può accadere, per esempio, quando si rileva:
In questi casi bisogna verificare i ricavi o compensi realizzati dal precedente titolare nel periodo d’imposta precedente.
Se il precedente soggetto ha superato il limite previsto per il regime forfettario, l’aliquota del 5% non può essere applicata.
Anche qui la logica è comprensibile.
Il beneficio è pensato per favorire l’avvio di nuove attività, non per agevolare la semplice prosecuzione di un’attività già strutturata e con ricavi superiori ai limiti del regime.
No.
Il codice ATECO serve a classificare l’attività esercitata, ma non è sufficiente per dimostrare che si tratti di una nuova attività.
Una persona potrebbe chiudere una Partita IVA come consulente marketing e riaprirla con un codice riferito ad altri servizi pubblicitari.
Se le prestazioni, i clienti e l’organizzazione restano sostanzialmente gli stessi, il cambio di codice non rende automaticamente nuova l’attività.
Allo stesso modo, scegliere un codice non coerente con il lavoro realmente svolto soltanto per cercare di ottenere un vantaggio fiscale può creare ulteriori problemi.
La scelta del codice deve sempre partire da ciò che viene fatto concretamente.
Puoi approfondire l’argomento nella guida su come scegliere il codice ATECO giusto.
Il passaggio dal 15% al 5% non è automatico.
L’aliquota ridotta è collegata all’avvio di una nuova attività e i requisiti devono essere verificati rispetto al momento in cui l’attività viene effettivamente iniziata.
Non bisogna quindi pensare al 5% come a un beneficio che può essere attivato liberamente in uno qualsiasi dei primi cinque anni.
Se nel primo anno è stata applicata l’aliquota del 15%, prima di passare al 5% è necessario capire perché l’aliquota ridotta non era stata utilizzata fin dall’apertura.
Potrebbe trattarsi di un semplice errore da correggere, oppure di una situazione in cui i requisiti non erano presenti.
Procedere autonomamente senza ricostruire la posizione può esporre il contribuente a contestazioni future.
Il principio da ricordare è questo:
i requisiti per il 5% devono essere verificati fin dall’inizio dell’attività.
Gli errori che si incontrano più spesso sono:
L’aliquota ridotta può produrre un risparmio importante, ma deve essere utilizzata correttamente.
Applicarla senza averne diritto può portare al recupero della maggiore imposta, oltre a interessi ed eventuali sanzioni.
Per questo motivo la verifica dovrebbe essere fatta prima dell’apertura, non quando arriva il momento di presentare la prima dichiarazione dei redditi.
Prima di utilizzare l’aliquota ridotta, prova a rispondere a queste domande:
Questa checklist può aiutare a individuare i punti critici.
Non sostituisce, però, l’analisi della situazione concreta.
No.
La nuova apertura della Partita IVA non è sufficiente. Devono essere rispettate tutte le condizioni previste per le nuove attività.
No.
Si applica al reddito imponibile determinato attraverso il coefficiente di redditività, dopo aver sottratto i contributi previdenziali obbligatori versati.
Sì, in alcuni casi.
Bisogna verificare l’accesso al regime forfettario, la natura della nuova attività e gli eventuali rapporti con il datore o ex datore di lavoro.
Esiste un rischio concreto che l’attività venga considerata una mera prosecuzione.
La risposta, però, dipende dalle prestazioni svolte, dai clienti, dall’organizzazione e dalle modalità concrete con cui viene esercitata la nuova attività.
Il periodo d’imposta dell’apertura conta come primo anno anche se l’attività inizia a dicembre.
Il beneficio coprirà quell’anno e i quattro successivi.
Dal periodo d’imposta successivo si applica normalmente l’aliquota del 15%, purché continuino a essere rispettati i requisiti per rimanere nel regime forfettario.
Non è un passaggio automatico.
Il diritto all’aliquota ridotta deve essere valutato con riferimento al momento in cui l’attività è stata effettivamente avviata.
No.
Il 5% riguarda l’imposta sostitutiva. I contributi previdenziali continuano a essere calcolati secondo le regole della gestione INPS o della cassa professionale applicabile.
L’aliquota del 5% nel regime forfettario rappresenta una delle agevolazioni più interessanti per chi avvia una nuova attività.
Può ridurre in modo significativo il peso dell’imposta nei primi anni e lasciare maggiore liquidità a disposizione del professionista.
Ma non è automatica.
Prima di applicarla bisogna verificare:
Il punto non è soltanto aprire la Partita IVA.
Il punto è aprirla con il regime e l’aliquota corretti fin dal primo giorno.
Se stai avviando una nuova attività e vuoi capire se puoi applicare il regime forfettario al 5%, puoi contattare Astro Tax.
Analizzeremo la nuova attività, le esperienze professionali precedenti e gli altri elementi rilevanti, così da impostare correttamente la tua posizione prima dell’apertura.